Ric. n.1907/90; 2897/90;
2235/94; 962/2000;1852/2000; 1992/2000; 3316/2000 e 3368/2000 Sent. n. 1127/2002
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, costituito
da:
Luigi Trivellato - Presidente
Lorenzo Stevanato - Consigliere
Rita Depiero - Consigliere Relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti n. 1907/90, 2897/90, 2235/94, 962/2000,1852/2000, 1992/2000,
3316/2000 e 3368/2000;
quanto al ricorso n. 1907/90 proposto da PIOVENE PORTO GODI MARIO, PIOVENE PORTO
GODI ELISABETTA e PIOVENE PORTO GODI TOMASO, rappresentati e difesi dall’avv.
Marino Breganze;
contro
il Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato in persona del Ministro pro
tempore ed il Corpo delle Miniere – Distretto Minerario di Padova – in persona
dell’ingegnere capo pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge nella sua sede in Venezia,
S.Marco 63;
e nei confronti
della S.p.a. Cementizillo in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco
Tosello e Annamaria Tassetto, con elezione di domicilio presso lo studio della
seconda in Mestre, Via Ospedale 9/12;
quanto al ricorso n. 2897/90 proposto dalla S.P.A.
CEMENTIZILLO in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Annamaria Tassetto e Franco Tosello, con
elezione di domicilio presso la prima in Mestre, via Ospedale 9/12
contro
il Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato in persona del Ministro pro
tempore e il Distretto Minerario di Padova – Corpo delle Miniere, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge nella sua sede in Venezia,
S.Marco 63;
e nei confronti
di Piovene Porto Godi Elisa, Piovene Porto Godi Elisabetta, Piovene Porto Godi
Tomaso e Piovene Porto Godi Mario, non costituiti in giudizio;
quanto al ricorso n. 2235/94 proposto dal COMUNE DI
VILLAGA in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. Ivone Cacciavillani, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai
sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054
contro
la Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria
per legge nella sua sede in Venezia, S.Marco 63;
il Ministero del Commercio, Industria e Artigianato – Corpo delle Miniere,
Distretto Minerario di Padova – in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria
per legge nella sua sede in Venezia, S.Marco 63;
e nei confronti
della S.p.a. Cementizillo in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Annamaria
Tassetto e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio degli
stessi in Mestre, Via Ospedale 9/12;
quanto al ricorso n. 962/2000 proposto dal COMUNE DI
VILLAGA in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ivone e Chiara Cacciavillani, con domicilio
presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n.
1054;
contro
il Ministero del Commercio, Industria e Artigianato – Distretto Minerario di
Padova, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge nella sua
sede in Venezia, S.Marco 63;
e nei confronti
della S.p.a. Cementizillo in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Annamaria
Tassetto e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio degli
stessi in Mestre, Via Cavallotti 22;
quanto al ricorso n. 1852/2000 proposto da PIOVENE PORTO GODI MARIO e PIOVENE
PORTO GODI TOMASO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Marino Breganze e Giorgio
Orsoni, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia,
S.Croce 205
contro
il Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato in persona del Ministro pro
tempore ed il Corpo delle Miniere, Distretto Minerario di Padova in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge nella sua sede in Venezia,
S.Marco 63;
e nei confronti
della S.p.a. Cementizillo in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Annamaria
Tassetto, con elezione di domicilio presso lo studio della stessa in Mestre, Via
Cavallotti 22;
quanto al ricorso n. 1992/2000 proposto dal COMUNE DI
VILLAGA in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ivone e Chiara Cacciavillani, con domicilio
presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054
contro
la Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Romano Morra, Guido Barzazi e Tito Munari,
con elezione di domicilio presso la sede dell’ente in Venezia, Palazzo Balbi,
Dorsoduro 3901;
e nei confronti
della S.p.a. Cementizillo in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Annamaria
Tassetto, con elezione di domicilio presso lo studio della stessa in Mestre, Via
Cavallotti 22;
quanto al ricorso n. 3316/2000 proposto dalla S.P.A.
CEMENTIZILLO in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Annamaria
Tassetto e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio degli
stessi in Mestre, Via Cavallotti 22
contro
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona del Ministro pro
tempore e la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Verona in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge nella sua
sede in Venezia, S.Marco 63;
il Comune di Villaga in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ivone e Chiara
Cacciavillani, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art.
35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;
la Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale,
rappresentata e difesa dagil avv.ti Romano Morra, Guido Barzazi e Tito Munari,
con elezione di domicilio presso la sede dell’ente in Venezia, Palazzo Balbi,
Dorsoduro 3901;
il Ministero per il Commercio, Industria e Artigianato in persona del Ministro
pro tempore, non costituito in giudizio;
quanto al ricorso n. 3368/2000 proposto dalla REGIONE VENETO in persona del
Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Romano Morra, Guido Barzazi e Tito Munari, con elezione di domicilio presso la
sede dell’ente in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901
contro
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato,
domiciliataria per legge nella sua sede in Venezia, S.Marco 63;
il Comune di Villaga in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ivone e Chiara
Cacciavillani, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art.
35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;
il Ministero per il Commercio, Industria e Artigianato in persona del Ministro
pro tempore, non costituito in giudizio;
e nei confronti
della S.p.a. Cementizillo in persona del
legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l' annullamento
nel ric. n. 1907/90: della concessione mineraria n. 4 del 9.2.89, rilasciata
dall’ingegnere capo del Distretto Minerario di Padova alla controinteressata
Cementizillo S.p.A.;
nel ric. n. 2897/90: del provvedimento dell’ingegnere capo del Distretto
Minerario di Padova n. 22 del 12.9.90 che sospende l’esecutività del
provvedimento n. 20 del 6.9.90 di autorizzazione al deposito della cauzione;
nel ric. n. 2235/94: dei provvedimenti della Giunta Regionale Veneta n. 897 e
898 dell’8.3.94, di annullamento di precedenti dinieghi di autorizzazione ai
fini idrogeologici;
nel ric. n. 962/2000: del provvedimento n. 108 del 21.5.99 dell’ingengere capo
del Corpo delle Miniere che approva il progetto di coltivazione e di
ricomposizione della miniera “Riveselle”;
nel ric. n. 1852/2000: del medesimo provvedimento di cui al precedente ricorso;
nel ric. n. 1992/2000 si chiede l’ accertamento dell’ applicabilità alla collina
“Riveselle” delle specifiche norme di tutela previste dal P.T.R.C. per i Colli
Berici e l’ annullamento, in parte qua, dell’ art. 21 delle N.T.A. del
P.T.R.C., nonché il risarcimento del danno patito (in questo ricorso sono stati
depositati anche motivi aggiunti);
nei ricc. nn. 3316/2000 e 3368/2000 si chiede l’annullamento (da parte della
Regione Veneto e di Cementizillo S.p.A.)
del provvedimento del Direttore generale dell’Ufficio Centrale per i Beni
Ambientali e Paesaggistici 30.8.2000 di annullamento dell’autorizzazione
paesaggistica rilasciata dalla Regione per la coltivazione della miniera “Riveselle”,
nonché il risarcimento dei danni patiti;
Visti i ricorsi;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi all'udienza pubblica del 20.12.2001 (relatore il consigliere Depiero)
l’avv. Valeria Zambardi, in sostituzione dell’avv. Breganze, per i ricorrenti,
l’Avvocato dello Stato Daneluzzi per il Ministero intimato e l’avv. Stefano
Lombardi, in sostituzione dell’avv. Tassetto, per la
Cementizillo S.p.A. (ric. n. 1907/90);
l’avv. S.Lombardi, in sostituzione dell’avv. Tassetto, per la parte ricorrente e
l’Avvocato dello Stato Daneluzzi per il Ministero intimato (ric. n. 2897/90);
l’avv. Giorgio Trovato, in sostituzione dell’avv. Cacciavillani, per il Comune
ricorrente, l’Avvocato dello Stato Daneluzzi per la Regione Veneto ed il
Ministero intimato e l’avv. Zambelli per la
Cementizillo S.p.a. (ric. n. 2235/94); l’avv. G.Trovato, in
sostituzione dell’avv. Cacciavillani, per il Comune ricorrente l’Avvocato dello
Stato Daneluzzi per il Ministero intimato e l’avv. Zambelli per la
Cementizillo S.p.a. (ric. n. 962/2000);
l’avv. V.Zambardi, in sostituzione dell’avv. Breganze, per i ricorrenti,
l’Avvocato dello Stato Daneluzzi per il Ministero intimato e l’avv. S.Lombardi,
in sostituzione dell’avv. Tassetto, per la
Cementizillo S.p.a. (ric. n. 1852/2000); l’avv. G.Trovato, in
sostituzione dell’avv. Cacciavillani, per il Comune ricorrente, l’Avv. Barzazi
per la Regione Veneto e l’avv. S.Lombardi, in sostituzione dell’avv. Tassetto,
per la Cementizillo S.p.a. (ric. n.
1992/2000); l’avv. Zambelli per la parte ricorrente, l’Avvocato dello Stato
Daneluzzi per il Ministero intimato, l’avv. G.Trovato, in sostituzione dell’avv.
Cacciavillani, per il Comune di Villaga e
l’avv. Barzazi per la Regione Veneto (ric. n. 3316/2000); l’avv. Barzazi per la
Regione Veneto, l’Avvocato dello Stato Daneluzzi per il Ministero intimato e
l’avv. G.Trovato, in sostituzione dell’avv. Cacciavillani, per il Comune di
Villaga (ric. n. 3368/2000);
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
I - Col primo ricorso (n. 1907/90) gli istanti Piovene Porto Godi rappresentano
di essere comproprietari della Villa Barbaran - Conti -Piovene, sita nel
censuario di Villaga e del fondo
collinare circostante, soggetto a vincolo idrogeologico, chiamato “Riveselle”
che direttamente coltivano a vigneti pregiati.
Essi impugnano il provvedimento n. 4 del 9.2.89 con cui il Distretto Minerario
di Padova ha rilasciato alla controinteressata
Cementizillo S.p.A., su tali fondi, una concessione mineraria per la
coltivazione di marna da cemento.
Questi i motivi di ricorso:
1) errore sui presupposti, contraddittorietà carenza di motivazione, sviamento.
La concessione è stata rilasciata per l’ estrazione di marna da cemento,
presente in loco in misura irrisoria, laddove, invece, abbonda il calcare,
probabilmente il vero oggetto dell’ escavazione, che tuttavia è materiale
soggetto al più rigoroso regime di cava.
Inoltre è stato illegittimamente ampliato l’ ambito di scavo rispetto all’ area
interessata dal permesso di ricerca mineraria.
2) Non sono stati adeguatamente valutati gli interessi dei ricorrenti che
coltivano, sul fondo, uve pregiate.
3) Violazione dell’ art. 7 R.D. 30.12.23 n. 3267 e dell’ art. 4 L.r. 13.9.78 n.
52. Carenza di motivazione.
I terreni sono soggetti a vincolo idrogeologico, quindi qualsiasi trasformazione
necessita della preventiva autorizzazione dell’ autorità preposta al vincolo,
che, nella specie, manca.
4) Violazione dell’ art. 1 della L.8.8.85 n. 431. Carenza di motivazione.
La zona è boscata, quindi soggetta a vincolo paesaggistico a tenore della L.
8.8.85 n. 431. Manca anche l’ autorizzazione del Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali.
5) Contraddittorietà.
Con decreto del 19.1.84 è stata sottoposta a vincolo indiretto l’ area
circostante la villa, cioè l’ intera collina “Riveselle” oggetto della
concessione mineraria contestata, che di ciò non ha tenuto conto.
Amministrazione resistente e controinteressati si sono costituiti in giudizio,
contestando le affermazioni dei ricorrenti e chiedendo il rigetto del ricorso.
In limine,
Cementizillo S.p.A. eccepisce la
tardività del ricorso poiché il provvedimento impugnato è stato pubblicato in
G.U. il 23.10.89, mentre il ricorso viene presentato solo in data 10.7.90.
II - Il secondo ricorso (n. 2897/90) è proposto da
Cementizillo S.p.A. contro il provvedimento n. 22 del 12.9.90 del
Distretto Minerario di Padova con cui è stata sospesa l’ esecutività del
precedente atto n. 20 del 6.9.90, di autorizzazione al deposito della cauzione.
Espongono i ricorrenti di essere titolari della concessione mineraria
“Riveselle” della durata di 15 anni che interessa i terreni di proprietà dei
Piovene Porto Godi, con i quali era stata iniziata una trattativa, non andata a
buon fine, per l’ acquisto dei terreni stessi.
Ciò stante, il Distretto Minerario di Padova aveva, con decreto n. 20/90
autorizzato la Cementizillo S.p.A. ad
effettuare, a tenore degli artt. 10 e sg. del R.D. 1443/27, il deposito di £.
120.000.000 presso la Cassa Depositi e Prestiti, a garanzia del risarcimento dei
danni arrecati ai terreni di proprietà Piovene Porto Godi.
Pochi giorni dopo, tuttavia, l’ efficacia di tale provvedimento veniva sospesa
con l’ atto impugnato, contro il quale vengono dedotte le seguenti censure:
1) illogicità, carenza di presupposti, sviamento.
La motivazione dell’ atto richiama le preoccupazioni di ordine ambientale
manifestate dall’ Amministrazione locale.
Ma non vi è alcuna connessione tra la prestazione della cauzione e gli
(eventuali) problemi di impatto ambientale connessi all’ attività mineraria.
2) Appare del tutto inconferente il richiamo all’ art. 9 della L. 30.7.90 n.
221, che riguarda l’ erogazione di contributi per la ricomposizione ambientale.
Inoltre nei pochi giorni trascorsi tra l’ emanazione dell’ atto e la sua
sospensione non è intervenuto alcun fatto nuovo atto a giustificarla.
3) Carenza di motivazione.
Violazione del principio di tipicità degli atti e del procedimento.
La sospensione, in contrasto con i principi, ha durata illimitata.
Inoltre, se l’ atto impugnato è stato emesso in autotutela, ben altra doveva
essere la procedura seguita.
4) Illogicità e sviamento.
Non è ragionevole sospendere gli effetti della cauzione (che va comunque a
favore dei proprietari dei fondi), lasciando in vita l’ autorizzazione. Il
provvedimento pare un mero escamotage per impedire l’ inizio dell’
attività.
L’Amministrazione, costituita, chiede la reiezione del ricorso, osservando che
esso è anche inammissibile in quanto si dirige contro un atto non definitivo,
meramente servente rispetto ad eventuali ulteriori atti di autotutela.
III - Il terzo ricorso (n. 2235/94) è proposto dal Comune di
Villaga contro la Regione Veneto ed è
diretto contro il provvedimento con cui sono stati annullati precedenti dinieghi
di autorizzazione ai fini idrogeologici (richiesti da
Cementizillo S.p.A.) e viene rilasciata tale
autorizzazione, in uno con quella del Servizio Forestale che parimenti
autorizza, per quanto di sua competenza, l’ apertura della miniera.
Il ricorso è affidato a due motivi:
1) violazione dell’ art. 1 del R.D. 1443/27 e art. 2 della L.r. 44/82. Falsità
del presupposto, carenza di istruttoria e di motivazione.
Non è certa la qualità del materiale che verrà scavato; non si sa cioè se si
eserciterà una miniera (marna da cemento) o una cava (calcare) essendo entrambe
le sostanze presenti nel suolo, e il calcare in quantità oggettivamente
superiore.
Dovevano quindi essere compiuti ulteriori accertamenti.
Né la Regione, stante i suoi autonomi poteri in tema di cave, poteva limitarsi a
recepire le conclusioni cui era pervenuto il Distretto Minerario. Essa si è
quindi determinata senza aver compiuto i necessari accertamenti e su di un falso
presupposto.
Inoltre non è stato evidenziato l’ interesse pubblico che legittima l’ esercizio
dell’ autotutela.
2) Difetto di motivazione e istruttoria. Violazione del principio del giusto
procedimento.
Per quanto concerne il rilascio del nulla osta idrogeologico, si osserva che
esso non è stato preceduto da alcuna istruttoria, ma si sono utilizzati gli
stessi atti, vecchi di anni, che avevano, in un primo tempo, condotto al
diniego.
La Regione, in limine, eccepisce l’ inammissibilità del ricorso, sia
perché il Comune non ha tenuto conto che il nulla osta idrogeologico è stato
rilasciato a seguito della presentazione, in data 11.11.99, da parte della
Cementizillo S.p.A. di un nuovo progetto di
coltivazione della miniera - che sostituisce il procedente - notevolmente
ridotto di estensione (da 27 ha a 18,50); sia perché, rispetto al potere di
autotutela esercitato e agli atti emessi, il Comune è del tutto estraneo.
IV - Il quarto ricorso (n.962/00) viene proposto dal Comune di
Villaga contro il Distretto Minerario di
Padova per l’ annullamento dell’ atto n. 108 del 212.5.99, con cui lo stesso ha
approvato il nuovo progetto di coltivazione della miniera e ricomposizione
ambientale del cantiere “Riveselle”.
Il ricorso si affida a quattro motivi (l’ ultimo proposto con motivi aggiunti
notificati in data ):
1) violazione dell’ art. 7 della L. 7.8.90 n. 241. Errore sui presupposti,
contraddittorietà e sviamento.
Le norme del D.P.R. 18.4.94 n. 382 (e lo stesso art. 7 L. 241/90) stabiliscono
che tutte le Amministrazioni interessate (e, quindi, in primis il Comune)
devono previamente concertarsi al fine del rilascio delle concessioni di
coltivazione di giacimenti minerari.
Illegittimo è quindi aver pretermesso il Comune di
Villaga, anche perché tale omissione ha comportato una inadeguata
valutazione degli aspetti ambientali.
2) Vari aspetti di violazione di legge.
L’originaria connessione verrà a scadere nel 2004, ma secondo l’ atto impugnato
i lavori potranno proseguire fino al 2014. Non è possibile addivenire a questo
risultato senza un previo rinnovo della concessione, che dovrà essere disposto
con un apposito provvedimento, secondo le nuove regole e con le garanzie
procedimentale dettate dal legislatore, ivi compresa l’ indizione di una
conferenza di servizi.
Si osserva poi che, essendo parte del materiale da scavare sottoposta a regime
di cava, il Corpo delle Miniere ha finito per usurpare poteri che spettano alla
Regione.
3) Difetto di istruttoria. Violazione dell’ art. 3 D.P.R. 18.4.94 n. 382 e dell’
art. 7 L. 241/90.
I lavori ricadono nell’ ambito del Parco dei Berici, ove sono espressamente
vietate l’attività di cava e ogni trasformazione dell’ ambiente che ne
comprometta la vocazione. Inoltre, a tenore di P.R.G., l’ area è classificata E2
di salvaguardia e paesaggistica.
4) Con motivi aggiunti, notificati l’11.5.2000 , si eccepiscono ancora: difetto
di istruttoria e motivazione, in quanto il programma dei lavori è stato
assentito con semplice “visto di approvazione”, senza l’ effettuazione di alcuna
istruttoria e senza motivazione alcuna.
Il Ministero dell’ Industria, Commercio e Artigianato e i controinteressati
chiedono che il ricorso sia respinto.
V - Col quinto ricorso (n. 1852/2000) viene impugnato il medesimo provvedimento
del Corpo delle Miniere n. 108 del 212.5.99, da parte dei proprietari dei fondi
Piovene Porto Godi, per motivi sostanzialmente analoghi. In più i ricorrenti
fanno presente la violazione dell’ art. 7 della L. 241/90, in quanto non è stato
loro comunicato l’ avvio del procedimento; la violazione del D.P.R.. 18.4.94 n.
382, in quanto, se si tratta di un nuovo progetto, si doveva seguire il
procedimento dettato da queste nuove disposizioni.
VI - Il sesto ricorso (n. 1992/2000) viene proposto sempre dal Comune di
Villaga contro la Regione Veneto per l’
accertamento dell’ applicabilità, nell’ ambito territoriale della collina “Riveselle”,
delle specifiche norme di tutela previste per i Colli Berici dal titolo VII
delle N.T.A. del P.T.R.C. e, in subordine, per l’ annullamento dell’ art. 21
delle N.T.A. del Piano d’ Area dei Monti Berici, nella parte in cui consente
nelle aree definite di “rilevante interesse paesistico ambientale” l’ apertura
di miniere già concessionate.
Quanto al primo aspetto il Comune fa presente che il P.T.R.C. definisce l’ area
dei Berici, in cui è ricompresa la collina “Riveselle”, come settore di tutela
paesaggistica di interesse regionale e di competenza provinciale (art. 34 N.T.A.),
ove sono vietati (voce n. 38, punto n. 4) “scavi, movimenti di terreno e di
mezzi suscettibili di alterare l’ ambiente” e che tale disciplina è destinata a
decadere solo al momento dell’ approvazione dello strumento attuativo, cioè del
Piano d’ area.
Il quale, adottato, all’ art. 21 delle N.T.A. prevedeva (essendo la collina
“Riveselle” qualificata “area di rilevante interesse paesistico ambientale”) il
divieto di apertura di nuove cave e miniere a cielo aperto e la riapertura di
quelle inattive da più di un anno, con salvezza solo delle autorizzazioni
estrattive in atto. Sennonché, al momento della definitiva adozione da parte
della Giunta Regionale, veniva aggiunta, del tutto irragionevolmente, la
possibilità di apertura di cave e miniere “autorizzate o per le quali l’ iter
di autorizzazione sia già iniziato alla data di adozione del presente piano”.
Di qui la richiesta di accertamento che l’ area è in regime di salvaguardia e la
richiesta di annullamento dell’ art. 21 in quanto viziato da:
1) irrazionalità sviamento e violazione dell’art. 34 N.T.A. al P.T.R.C., poiché
si autorizza un intervento gravemente lesivo per l’ ambiente che è giustificato
solo dal contemperamento con gli interessi di coloro che hanno la coltivazione
di miniera già in atto (caso che non riguarda la
Cementizillo S.p.A.).
Con motivi aggiunti, notificati il 13.10.2000, si lamentano:
2) violazione della voce n. 38 delle N.T.A. al P.T.R.C. e dell’ art. 21 N.T.A.
del P.T.P., in quanto la valutazione del progetto non andava fatta con
riferimento al Piano d’ Area, solo adottato, ma al P.T.R.C., che vieta ogni
scavo che alteri l’ ambiente.
3) Illegittimità derivata dall’ illegittimità dell’ art. 21 delle N.T.A. del
Piano d’ Area dei Monti Berici.
4) Carenza di istruttoria e di motivazione.
La Regione, nelle proprie difese, chiede che il ricorso sia respinto e osserva
che l’ art. 34 delle N.T.A. del P.T.R.C. si riferisce solo alle cave, e comunque
aveva valore sino all’ adozione del Piano d’ Area, cosicché è solo a quest’
ultimo, di cui asserisce la piena legittimità, che ci si deve rapportare.
VII - Il settimo e ottavo ricorso (n. 3316/2000 e 3368/2000) sono proposti
rispettivamente dalla Cementizillo S.p.A.
e dalla Regione Veneto contro il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per
l’ annullamento del provvedimento (del 30.8.2000) con cui il Ministero ha
annullato la deliberazione della Regione n. 1711 del 16.6.2000 di autorizzazione
paesaggistica alla coltivazione della miniera “Riveselle”.
La Cementizillo S.p.A. chiede altresì il
risarcimento del danno patito.
Vengono lamentati:
1) violazione dell’ art. 82 del D.P.R. 616/77, dell’ art. 151, comma IV, del
D.Lg. 29.10.99 n. 490 e dell’ art. 2 del D.Dir. 18.12.96. Violazione della
procedura, sviamento illogicità e carenza di motivazione.
Le norme indicate prevedono che il decreto di annullamento dell’ autorizzazione
paesaggistica sia comunicato agli interessati, e non solo assunto, entro i 60
giorni di cui all’ art. 1 della L. 8.8.85 n. 431. Identica previsione si
rinviene nell’ art. 6 della L.r. 63/94.
Nella specie la comunicazione è stata effettuata dopo il decorso di tale
termine.
2) Violazione dell’ art. 156, comma III, del D.Lg. 490. Carenza di istruttoria e
motivazione. Sviamento.
L’ autorizzazione alla coltivazione della miniera va accordata (e non lo è
stata) di concerto col Ministero dell’ Industria Commercio ed Artigianato, con
istruttoria congiunta.
3) Incompetenza e violazione dell’ art. 1 del D.Dir. 18.12.96.
Il provvedimento doveva formalmente essere adottato dal Soprintendente
territorialmente competente e non dal Dirigente Generale del Ministero.
4) Violazione degli artt. 4 e seguenti della L. 7.8.90 n. 241 e degli artt. 1 e
seguenti del D.M. 13.6.94 n. 495.
Doveva essere comunicato agli interessati l’ avvio del procedimento di
annullamento.
5) Violazione degli artt. 146, 151 e 156 del D.Lg. 490. Sviamento. Carenza di
istruttoria e motivazione. Illogicità.
L’ autorizzazione è stata annullata per motivi di merito. Si sarebbero dovute
evidenziare lacune e carenze logiche nell’ autorizzazione regionale, non
sovrapporre la valutazione del Ministero a quella della Regione.
Inoltre sono stati travisati la portata dei lavori e l’ esatto contenuto dei
progetti, e non si è dato il giusto valore alle prescrizioni dettate per il
ripristino.
6) Sviamento e falsità del presupposto.
Si sono enfatizzate mere irregolarità formali perfettamente sanabili.
E’ stato frainteso il contenuto del Piano d’ Area dei Monti Berici, che
consente, a certe condizioni, l’ apertura di miniere e si è trascurata la
circostanza che l’ autorizzazione era già stata rilasciata nel 1989; quindi non
era affatto necessaria la VIA, anche perché il bacino è inferiore a 10 ettari e
non ricade in area naturale protetta ex art. 2 lett. d) della L.r. 10/99.
7) Travisamento di fatto.
Il parere negativo della Soprintendenza è stato erroneamente richiamato, poiché
riguardava il primo, diverso, progetto (quello che copriva 27 ha).
A queste censure, che sostanzialmente riprende, la Regione aggiunge quella di
sviamento, osservando che l’ eterogeneità dei rilievi da parte del Ministero
competente dimostra la scarsa solidità di ciascuna censura e la deviazione dal
fine cui il procedimento è funzionalizzato.
Resistono ai ricorsi sia l’ Amministrazione statale che il Comune di
Villaga, che puntualmente controdeducono nel
merito dei ricorsi, concludendo per la loro reiezione.
Il Comune eccepisce altresì l’ inammissibilità di entrambi i ricorsi per omessa
notificazione ai controinteressati Piovene Porto Godi.
D I R I T T O
1. - Gli otto ricorsi all’ esame, che vanno previamente riuniti per ragioni di
connessione, riguardano la complessa vicenda di una concessione per la
coltivazione della miniera di marna da cemento denominata “Riveselle”,
rilasciata nel 1989 a Cementizillo S.p.A.
cui, a vario titolo, si oppongono i signori Piovene Porto Godi, proprietari dei
fondi, e il Comune di Villaga nel cui
territorio la miniera è sita.
2. - Data la varietà dei provvedimenti impugnati e, per semplicità, nella
disanima dei ricorsi verrà seguito l’ ordine cronologico di presentazione.
3. - Il ricorso n. 1907/90 è, per l’ appunto, proposto dai fratelli Piovene
Porto Godi nei confronti del provvedimento di concessione mineraria n. 4 del
9.2.89 della durata di 15 anni, rilasciata dal Corpo delle Miniere - Distretto
minerario di Padova alla Cementizillo
S.p.A..
3a. - Il ricorso è infondato. Ciò consente di prescindere dall’ esame dell’
eccezione di tardività, sollevata dalla controinteressata.
I ricorrenti lamentano la sostanziale erroneità del rilascio del titolo poiché
nell’ area sarebbe presente una quantità limitata di marna da cemento, mentre
abbonda il calcare (il quale, essi adombrano, probabilmente è il vero oggetto
dell’ escavazione), che risulta soggetto alla più rigorosa legislazione
regionale sulle cave.
La doglianza non è fondata: infatti, come correttamente osserva l’
Amministrazione, il riconoscimento dell’ esistenza e della coltivabilità delle
miniere (attività riconosciuta di pubblico interesse) spetta solo, a tenore
dell’ art. 14 del R.D. 29.7.27 n. 1443 all’ amministrazione mineraria statale, a
seguito di idonea indagine tecnica (e relativamente all’indagine tecnica
compiuta nel caso di specie sono state presentate, e respinte, le opposizioni
dei ricorrenti Piovene Porto Godi e del Comune di Sossano).
Del resto, gli istanti stessi non negano l’ esistenza in loco della marna da
cemento, anche se cercano di minimizzare l’ importanza del giacimento.
La legge mineraria, inoltre, non prevede la perfetta coincidenza dell’ ambito
territoriale oggetto del permesso di ricerca e della successiva concessione, ben
potendo verificarsi che, per oggettive necessità dell’ impresa, il secondo sia
più ampio del primo. Né impone la comparazione tra il pubblico interesse alla
coltivazione del giacimento minerario e gli interessi particolari dei
proprietari dei fondi su cui lo stesso è sito, che devono ritenersi recessivi,
per l’ ovvia considerazione che la miniera può essere sfruttata solo dove è
sita, mentre - come nel nostro caso - la coltivazione della vite (ancorché di
pregio) può essere svolta anche altrove. D’altronde, nel caso di specie, la
coltivazione riguarda, come precisa la difesa dell’ Amministrazione, solo una
piccola parte dell’ area mineraria.
Eccentriche sono invece le censure concernenti l’ esistenza dei vincoli
idrogeologico e paesaggistico sui fondi interessati, in quanto ciò comporta solo
che il concessionario, prima di iniziare l’ attività, deve munirsi delle
autorizzazioni dell’ autorità preposta ai vincoli stessi; pertanto la loro
mancanza, allo stato, non può costituire vizio della concessione mineraria.
Anche l’ ultimo motivo, con cui si rappresenta l’ esistenza di un vincolo
indiretto a tutela dei dintorni della villa Barbaran Conti Piovene è destituito
di fondamento, poiché esso non comprende la collina di “Riveselle” né, quindi,
l’ area oggetto di concessione.
Il primo ricorso va pertanto respinto.
4. - Con il successivo ricorso n. 2897/90
Cementizillo S.p.A. impugna il provvedimento del Distretto Minerario
di Padova n. 22 del 12.9.90, che sospende l’ esecutività del proprio precedente
atto n. 20 del 6.9.90 di autorizzazione al deposito della cauzione.
4a. - In fatto era avvenuto che, ottenuta la concessione mineraria, la Società
aveva iniziato le trattative con i signori Piovene Porto Godi al fine di
acquisire la proprietà dei fondi interessati, ma poiché esse non erano giunte a
buon fine, il Distretto Minerario di Padova l’ aveva autorizzata - in data
6.9.90 - ad effettuare, a tenore degli artt. 10, 19 e 31 del R.D. 1443/27, il
prescritto deposito cauzionale, a garanzia del risarcimento dei danni arrecati
ai terreni dall’ attività di coltivazione della miniera. Pochi giorni dopo il
Distretto aveva tuttavia sospeso l’ efficacia di tale provvedimento, con l’ atto
in questa sede impugnato.
4b. - L’ Amministrazione eccepisce l’ inammissibilità del ricorso in quanto
diretto contro un atto non definitivo, meramente “servente…nei confronti dell’
annullamento o della revoca”, nel cui ambito è destinato ad essere
necessariamente assorbito.
L’ eccezione non può essere accolta.
Va osservato che la motivazione del provvedimento che, si badi, espressamente
“sospende l’ inizio dei lavori di coltivazione”, fa riferimento a
“preoccupazioni circa l’ impatto ambientale dei lavori…espresse da
amministratori locali e da Italia Nostra la quale in particolare esprime
perplessità sulla effettività delle misure di ricomposizione ambientale” e alla
conseguente opportunità di “un adeguato approfondimento dei sopraccitati aspetti
di carattere ambientale”, e pare riferita più alla concessione mineraria che al
provvedimento autorizzatorio del deposito della cauzione. Tuttavia è chiaro che,
in quanto l’ atto sospeso subordinava l’ inizio dei lavori al versamento delle
somme a titolo di cauzione, la sospensione incide direttamente sull’ attività,
impedendone l’ inizio.
La ricorrente quindi ha un preciso e immediato interesse ad impugnare l’ atto,
anche ammessa la sua natura strumentale e non definitiva (peraltro non risulta,
dal suo testuale tenore, che esso sia finalizzato all’ emanazione di altri
provvedimenti), in quanto idoneo a incidere immediatamente sulla sua sfera
giuridica.
4c. - Nel merito il ricorso è fondato, per l’ assorbente motivo che la
sospensione dell’ “inizio dei lavori” è disposta senza alcun termine, con ciò
concretando, di fatto, una sorta di improprio “congelamento” dell’
autorizzazione.
E’ infatti principio generale che, pur costituendo il potere cautelare uno dei
contenuti del potere di amministrazione attiva esercitato, tuttavia esso, per la
funzione che è deputato a svolgere, deve esprimersi in atti aventi durata
limitata nel tempo. E tale limite o è direttamente contemplato dalla legge (si
pensi alla sospensione dei lavori in materia edilizia) ovvero deve essere
espressamente indicato (e contenuto in ragionevoli limiti) dalla P.A.
procedente.
Nel caso di specie la sospensione è disposta sine die.
Il ricorso va quindi accolto per il motivo rubricato sub n. 3.
5. - Il ricorso n. 2235/94 è proposto dal Comune di
Villaga contro una serie di provvedimenti della Regione Veneto, con
cui viene rilasciata l’ autorizzazione ai fini idrogeologici e forestali, previo
annullamento di propri precedenti atti di diniego.
5a. - Il ricorso è ritenuto inammissibile dalla controinteressata
Cementizillo S.p.A., perché le
autorizzazioni si riferiscono ad un progetto diverso (presentato in data
11.11.99, che ha ridotto l’ area di coltivazione da ha 27 a ha 18,50) da quello
oggetto dei precedenti dinieghi; e perché il Comune di
Villaga, che deve ritenersi assolutamente
terzo rispetto ai provvedimenti impugnati, non ha un apprezzabile interesse a
contestarli.
Le eccezioni possono essere trascurate, stante l’ infondatezza nel merito del
ricorso.
5b. - Il primo motivo si rifà a quello, già esaminato e negativamente risolto,
dell’ incerta natura dei lavori (cava o miniera), stante la presenza in loco sia
di marna da cemento che di calcare.
Si è già osservato, e va solo ribadito, come il R.D. 29.7.27 n. 1443 stabilisca
espressamente quali sono le lavorazioni classificabili di miniera e affidi solo
al Ministero dell’ Industria, Commercio e Artigianato il compito di accertare l’
esistenza e la coltivabilità del giacimento minerario, a seguito di apposita
istruttoria.
La Regione Veneto, con i provvedimenti rimossi in autotutela aveva provveduto in
via autonoma (ma senza una previa adeguata istruttoria, e dopo che gli organi
tecnici avevano già espresso parere favorevole - con prescrizioni – all’
esercizio della miniera per quanto concerne l’ aspetto idrogeologico) a
qualificare il materiale oggetto di autorizzazione come materiale di cava (cfr.
provv. n. 1710/93), con ciò di fatto sovrapponendo la propria determinazione a
quella dell’ autorità statale.
Merita ricordare, in fatto, che la Regione, cui la
Cementizillo S.p.A. aveva prodotto ricorso avverso la deliberazione
n. 1710/93, dava disposizione di approfondire la questione agli uffici che,
“accertate l’ inesistenza di studi e pareri che potessero confutare quanto
decretato dal Corpo delle Miniere” (così, a pg. 4, si esprime la Regione Veneto
nel suo atto di costituzione), proponevano alla Giunta di annullare il proprio
precedente provvedimento e di autorizzare, ai soli fini del vincolo
idrogeologico, l’apertura e la coltivazione della miniera “Riveselle”.
E’ quindi chiaro che la Regione Veneto, che dapprima aveva qualificato il
materiale come di cava senza idonea istruttoria, dopo averla esperita si è
trovata a dover confermare la qualificazione effettuata dal Corpo delle Miniere,
provvedendo conseguentemente ad adeguare i propri atti a quanto accertato in
fatto.
Quanto sopra esposto vale a confutare anche il secondo motivo di ricorso, con
cui il Comune lamenta che l’ autorizzazione ai fini idrogeologici sia stata resa
non solo senza una previa, necessaria, rinnovata istruttoria, ma, peggio ancora,
utilizzando i medesimi atti che avevano generato il precedente diniego.
La questione è mal posta: infatti il provvedimento n. 1170 del 14.4.93 (rimosso
in autotutela), non si era espresso negativamente per l’ esistenza di problemi
connessi al vincolo, ma solo perché aveva ritenuto che non di attività di
miniera si trattasse, bensì di cava, che, come tale, avrebbe dovuto percorrere
un diverso iter ai fini dell’ ottenimento dell’ autorizzazione.
Correttamente la Regione fa presente che nell’ ambito di tale procedimento l’
organo tecnico, e cioè la Commissione Consultiva Lavori Pubblici presso il Genio
Civile di Vicenza, aveva accolto l’ istanza della
Cementizillo S.p.A., con voto n. 45 espresso in data 31.1.92, dando
anche puntuali prescrizioni per la regolare esecuzione dei lavori per quanto
concerne il vincolo idrogeologico.
Tale atto del procedimento sicuramente non poteva ritenersi travolto dall’
annullamento in autotutela della delibera n. 1710/93, e, del tutto
correttamente, è stato utilizzato ai fini del rilascio del provvedimento
impugnato.
In definitiva, anche questo ricorso va respinto.
6. - I ricorsi n. 962/2000 e 1862/2000, proposti rispettivamente dal Comune di
Villaga (che chiede anche il risarcimento
dei danni asseritamente patiti) e dai Piovene Porto Godi possono essere trattati
congiuntamente in quanto si dirigono contro il medesimo provvedimento emesso dal
Corpo delle Miniere - Distretto Minerario di Padova n. 108 del 21.5.99, di
approvazione del piano genrale dei lavori di coltivazione della miniera
“Riveselle” e di ricomposizione del cantiere.
6a. . I ricorsi sono entrambi infondati, cosicchè si può prescindere dall’ esame
delle accezioni di tardività e inammissibilità per carenza di interesse,
sollevate dall’ Amministrazione statale e dalla
Cementizillo S.p.A..
6b. - Ugualmente si prescinde da un rinnovato esame delle doglianze relative
alla natura del materiale scavato e all’ aspetto ambientale, già esaminate in
precedenza.
Va sottolineato che l’ atto di cui si discute è il “programma generale dei
lavori e delle coltivazioni” contenente l’”indicazione di tutti gli elementi
utili alla loro valutazione dal punto di vista della sicurezza”, laddove parte
delle doglianze (con evidente fraintendimento della reale portata dell’ atto)
concernono il procedimento di autorizzazione alla coltivazione della miniera,
che viene ritenuto sensibile alla sopravvenuta normativa di cui al D.P.R.
18.4.94 n. 382, viceversa del tutto inconferente posto che l’ autorizzazione era
già stata definitivamente rilasciata in data 9.2.89, quindi prima dell’ entrata
in vigore delle disposizioni richiamate.
Il provvedimento impugnato è finalizzato unicamente a valutare la sicurezza dei
lavori programmati (già autorizzati) e non richiede alcuna particolare
istruttoria, oltre alla puntuale valutazione della documentazione dimessa.
I ricorrenti fanno peraltro presente che, secondo il contestato provvedimento, i
lavori possono proseguire fino al 2014, mentre l’ originaria concessione verrà a
scadere nel 2004.
Sul punto va osservato che, di per sé, la durata della concessione è irrilevante
dato che essa può venir rinnovata, a tenore dell’ art. 34 del R.D. 1443/27, sul
solo presupposto che il concessionario non sia stato inottemperante agli
obblighi imposti.
In ogni caso, l’ aver indicato una data per la chiusura dei lavori successiva a
quella di scadenza della concessione può, al più, provocare l’ inefficacia del
provvedimento per la parte eccedente, ma non lo rende illegittimo (anche perché
i programmi generali dei lavori devono far riferimento esclusivamente alla
consistenza del giacimento), né può refluire sulla legittimità della
concessione.
Ugualmente non può ritenersi la necessità, stante la particolare natura e
portata del procedimento di cui trattasi, di un coinvolgimento del Comune
interessato o dei proprietari dei terreni, che non hanno titolo a interloquire
quanto alla sicurezza delle lavorazioni, di esclusiva competenza dell’ organo di
vigilanza che esercita compiti di polizia mineraria.
6c. - Per quanto inconferente, merita spendere qualche parola anche sul problema
dell’ asserita incompatibilità dei lavori col P.R.G. del Comune di
Villaga (sugli altri strumenti urbanistici
ci si soffermerà più oltre).
Si deve concordare, sul punto, con quanto esposto dalla difesa dell’
Amministrazione, e cioè sull’ irrilevanza (se non addirittura sull’
inammissibilità) della questione, dato che mai il Comune ebbe a evidenziare -
nel corso dell’ istruttoria per il rilascio della concessione, cui ha
partecipato - il presunto contrasto dei lavori con le norme del P.R.G. in vigore
(che asseritamente classificano le aree E2 di salvaguardia paesaggistica). Se
invece il piano che tale contrasto ha concretizzato fosse stato approvato
successivamente al decreto di concessione, avrebbe comunque dovuto formare
oggetto di intesa (onde contemperare tutti i pubblici interessi in gioco) con l’
amministrazione mineraria, come stabilito dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 286 del 15.11.85. Non essendo stato rispettato tale
ineludibile adempimento il Comune non può dolersi, ora, di eventuali contrasti
dell’ attività autorizzata con le norme di piano.
6e. - Sotto il profilo formale entrambi i ricorsi lamentano che l’ approvazione
del programma generale dei lavori sia avvenuto con mero “visto di approvazione”.
Anche questa doglianza è infondata: infatti, come precisato, il procedimento di
cui trattasi consiste in un mero riscontro della sufficienza delle misure di
sicurezza previste, per cui non necessita di motivazione né di particolari
formule sacramentali.
6f. – Pur essendo i motivi dei due ricorsi sostanzialmente analoghi, tuttavia
nel ricorso n. 1852/00, col secondo motivo, si lamenta, in più, erroneità dei
presupposti, affermando che, se il progetto di coltivazione fosse rimasto
immutato, non vi sarebbe stata necessità di approvarne uno nuovo, se invece esso
fosse diverso, avrebbe dovuto sottostare alle più rigide regole procedimentali
di cui al D.P.R. 382/94.
Il motivo è evidentemente frutto di errore sulla natura di quanto approvato. Del
resto, nelle premesse, i ricorrenti facevano presente di aver proposto l’
impugnazione senza una esatta conoscenza del provvedimento opposto.
7. - Con l’ ulteriore ricorso n. 1992/2000 il Comune di
Villaga chiede in primis l’
accertamento dell’ applicabilità alle aree oggetto della concessione mineraria
delle norme di tutela dei Colli Berici contenute nel titolo VII delle N.T.A. del
P.T.R.C., e, in subordine, l’ annullamento dell’ art. 21 delle N.T.A. del Piano
d’ Area dei Colli Berici (adottato con atto della Giunta Regionale n. 710 del
10.3.2000) nella parte in cui consente l’ apertura di miniere già concessionate
- ma non ancora attive - nelle aree di rilevante interesse paesistico
-ambientale.
7a. - Rappresenta il Comune ricorrente che, pendente il procedimento per l’
acquisizione dei nulla osta ambientale e idrogeologico da parte di
Cementizillo S.p.A., è stato adottato il
Piano d’ Area dei Monti Berici, che definisce la collina “Riveselle” area di
rilevante interesse paesistico-ambientale. Per tali aree dapprima si era
previsto il divieto di realizzare “rilevanti movimenti di terreno e scavi
suscettibili di alterare l’ ambiente” (art. 21 lett. d) delle N.T.A.), nonchè di
aprire nuove cave e miniere a cielo aperto e di riaprire quelle inattive da più
di un anno, con salvezza unicamente delle autorizzazioni estrattive in atto
(art. 21 lett. e). Quest’ ultima parte veniva però modificata, in sede di
definitiva adozione da parte della Giunta regionale, facendo salve anche l’
apertura e l’ ampliamento (per quanto qui rileva) “di miniere per le quali l’
iter di autorizzazione sia già iniziato alla data di adozione del presente
provvedimento e si concluda entro la data di approvazione dello stesso”.
Ritiene il Comune che detta disposizione debba tuttavia ritenersi, allo stato,
del tutto inefficace poiché il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
(che all’ art. 34 delle N.T.A. definisce l’ area dei monti Berici come settore
collinare di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza
provinciale) tutela tali ambiti con apposite norme (titolo VII, voce 38 delle
N.T.A.) che prevedono espressamente il divieto di “scavi, movimenti di terreno e
mezzi suscettibili di alterare l’ ambiente” e sono destinare a restare in vigore
sino all’ approvazione del Piano d’ Area.
Se così è, nessun lavoro di coltivazione della miniera può essere intrapreso.
Il Comune, pertanto, chiede che il Tribunale accerti l’ applicabilità alla
collina “Riveselle” delle più rigorose disposizioni del P.T.R.C. e comunque
dichiari illegittimo l’ art. 21 del Piano d’ Area, che contesta sotto il profilo
della irragionevolezza.
Con motivi aggiunti impugna il provvedimento regionale n. 1711 del 16.6.2000 con
cui la Regione ha autorizzato “ai fini del vincolo idrogeologico, paesaggistico
e della riduzione di superficie forestale, l’ apertura del cantiere minerario “Riveselle”.
7b. - Sia il ricorso principale che i motivi aggiunti sono infondati.
Quanto al primo, va rilevato che la prospettazione del ricorrente Comune muove
da presupposti errati in fatto: e invero le norme del P.T.R.C. - per espresso
disposto dell’ art. 34, comma VII - non restano in vigore sino all’ approvazione
del Piano d’ Area (da ritenersi assimilato al Piano di Settore), bensì solo fino
alla sua adozione (quindi hanno cessato di produrre effetti al 10.3.2000, data
di adozione del Piano d’ Area).
Inoltre, contrariamente a quanto affermato in ricorso, le norme di tutela del
titolo VIII disciplinano esclusivamente l’ attività di cava e non quella
mineraria, peraltro del tutto logicamente, dato che la competenza in materia è
riservata allo Stato.
Quanto esposto priva di fondamento anche la doglianza circa l’ illegittimità
dell’ art. 21 che si limita, coerentemente e in linea coi principi, a far salve
le autorizzazioni già rilasciate e quelle in itinere (ma il cui iter
si concluda prima della definitiva approvazione del piano) che una diversa
autorità amministrativa è competente a rilasciare.
La doglianza, peraltro, non è pertinente al caso all’ esame, dal momento che l’
autorizzazione alla Cementizillo S.p.A. è
in essere sin dal 1989.
Coi motivi aggiunti si ribadiscono le censure già esaminate, che inficerebbero
in via derivativa anche l’ autorizzazione “ai fini dei vincoli idrogeologico,
paesaggistico e della riduzione di superficie forestale”, e lamenterebbero
altresì, in via autonoma, contraddittorietà e difetto di istruttoria e di
motivazione.
Il motivo non ha pregio. Infatti, anche a prescindere dalla circostanza che il
giudizio contestato consta di apprezzamenti di natura squisitamente tecnica (che
si suole definire “di merito”), insindacabili se non per motivi di macroscopica
irragionevolezza, va osservato che l’ istruttoria è stata lunghissima e assai
articolata (come dimostra la copiosa documentazione in atti), e la motivazione,
che fa riferimento per relationem “alla completezza del progetto (sia
negli studi geologici, idrogeologici e di sistemazione idraulica, sia nella
parte di ricomposizione ambientale) che prevede efficaci soluzioni per la tutela
del vincolo idrogeologico - sia durante le fasi della coltivazione che dopo la
sistemazione finale - nonché dal punto di vista paesaggistico”, appare del tutto
adeguata e non contraddittoria, posto che l’ esistenza del vincolo non significa
divieto di realizzare qualsivoglia attività, ma solo necessità di previamente
accertare che essa non arrechi al bene tutelato un vulnus irreparabile.
Se mai, il Comune avrebbe dovuto contestare non la motivazione del provvedimento
regionale, bensì le singole previsioni del progetto dimostrando la loro
inadeguatezza e insufficienza.
Anche questo ricorso va pertanto respinto.
8. – Con gli ultimi due ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente sia
perché sono diretti contro lo stesso atto, sia perché sorretti da motivi
analoghi, la Regione Veneto e Cementizillo
S.p.A. impugnano l’ atto ministeriale di annullamento del provvedimento n. 1711
del 16.6.2000, che ha autorizzato “ai fini del vincolo idrogeologico,
paesaggistico e della riduzione di superficie forestale, l’ apertura del
cantiere minerario “Riveselle”.
8a. - Il Comune di Villaga, costituito,
eccepisce l’ inammissibilità di entrambi i ricorsi, in quanto non notificati ai
Piovene Porto Godi, asseritamente controinteressati.
L’ eccezione non ha pregio.
Ed invero controinteressato è colui che risulti tale dal provvedimento
impugnato, per esservi menzionato, ovvero che, identificato o facilmente
identificabile, tragga dall’ annullamento del provvedimento un vantaggio diretto
e immediato.
Questa non è certamente la posizione dei signori Piovene Porto Godi, terzi
rispetto al provvedimento di cui si controverte (che ha come parti necessarie
solo lo Stato, la Regione e la Cementizillo
S.p.A.) e conseguentemente in esso non richiamati; i quali oltretutto
dall’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica disposto con il
provvedimento impugnato non traggono alcun immediato vantaggio.
Essi per certo ricevono, indirettamente, qualche beneficio dall’ annullamento,
ma di mero fatto (in quanto ciò che lede la loro posizione non è l’
autorizzazione di cui trattasi, ma quella del 1989 che autorizza la coltivazione
della miniera), quindi non tale da farli assurgere alla qualifica di
controinteressati in senso proprio.
Va da ultimo osservato che i ricorsi non sarebbero comunque inammissibili
essendo essi stati notificati al Comune di Villaga,
anch’ esso peraltro titolare di una posizione di fatto.
8b. - L’ impugnazione di Cementizillo
S.p.A. è affidata ad una lunga serie di motivi che non merita di riassumere
essendovene uno fondato, sufficiente per accogliere il ricorso con assorbimento
di tutti gli altri.
Col quarto motivo, infatti, la ricorrente eccepisce la violazione dell’ art. 7
della L. 7.8.90 n. 241 per non essere stata notiziata dell’ avvio del
procedimento di annullamento.
Non ignora il Collegio che, sul punto, la giurisprudenza non è del tutto
concorde. Tuttavia, procedendo su di una strada già intrapresa con precedenti
pronunce (Tar Veneto n. 223 del 7.2.2001), ritiene di aderire alla corrente di
pensiero (comunque maggioritaria) che ritiene, nella specie, necessaria la
comunicazione di avvio del procedimento, che, nel nostro caso, è stata omessa.
Si vedano, in termini, da ultimo: Tar Campania – Napoli, sez. III, n. 528 del
31.1.2001; Tar Lombardia Brescia n. 102 dell’ 8.3.2001 e id. n. 131 del 3.3.99;
Tar Calabria Catanzaro, sez. II, n. 941 dell’ 11.6.2001; Tar Sardegna n. 690 del
12.6.2001 e n. 822 del 20.7.2001; Tar Molise, n. 225 del16.7.2001; C.S., sez.
VI, n. 909 del 17.1.2000 e id., n. 685 del 13 2.2001 e n. 3233 del 19.6.2001;
sul principio, ancorché riferito alla sola Regione, si veda anche: Corte
Costituzionale n. 437 del 25.8.2000.
Il ricorso n. 3316/2000 va quindi accolto.
9. - Improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse diviene, a questo
punto, l’ impugnazione n. 3368/2000 proposta dalla Regione Veneto contro il
medesimo atto di annullamento ministeriale, essendo lo stesso già stato
annullato in accoglimento del ricorso della
Cementizillo S.p.A.
10. – Conclusivamente, il ricorso n. 1907/90 viene respinto; il n. 2897/90
accolto; i nn. 2235/94, 962/2000, 1852/2000 e 1992/2000 vengono respinti; il n.
3316/2000 accolto e il n. 3368/2000 dichiarato improcedibile.
Stante la particolarità e complessità della vicenda, spese e competenze di causa
possono essere totalmente compensate tra le parti, sussistendone i presupposti
di legge.
P. Q. M
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione,
definitivamente pronunziando sui ricorsi riuniti in premessa, respinta ogni
contraria istanza ed eccezione, respinge il ricorso n. 1907/90; accoglie il n.
2897/90, e, per l’ effetto, annulla l’ impugnato provvedimento di sospensione
dell’ autorizzazione al deposito della cauzione; respinge i nn. 2235/94,
962/2000, 1852/2000 e 1992/2000; accoglie il n. 3316/2000 e, per l’effetto,
annulla l’impugnato provvedimento di annullamento ministeriale dell’
autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione Veneto e dichiara
improcedibile il n. 3368/2000.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 20.12.2001.
Il Presidente L'Estensore
Il Segretario